Art. 20.
(Giornata dei veicoli storici).

      1. È istituita la «Giornata dei veicoli storici», che si celebra il 25 luglio di ogni anno. In occasione di tale Giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere la conoscenza dei veicoli storici e degli aspetti storiografici, culturali e di costume connessi alla produzione e all'utilizzo degli stessi nelle varie epoche.